Regolamento
Articolo 1 - Fonti regolamentari

1 - Fanno parte integrante del presente regolamento lo statuto della associazione, i regolamenti CONI e FIDAL. Nel seguito, ove lo si è ritenuto opportuno, sono riportate parti integrali o riassunte dello statuto associativo. Per la completezza del quadro regolamentare, specie a fronte di dettagli o situazioni particolari, è indispensabile la considerazione in contemporanea delle fonti elencate.


Articolo 2 - Finalità dell’Associazione
  1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gravina festina lente!”, nell’ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto sociale e dalle vigenti norme federali, con il presente Regolamento intende disciplinare i rapporti tra l’associazione e i propri soci in relazione ai diversi aspetti riguardanti l’attività, l’organizzazione e la gestione del gruppo sportivo ivi compresi gli obblighi scaturenti da accordi di sponsorizzazione.
Articolo 3 - Tesseramento
  1. Come al comma 1 dell’articolo 4 dello statuto associativo, possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi.
  2. Il tesseramento alla associazione avviene mediante la compilazione dell’apposito modulo di ammissione predisposto dall’Associazione, il versamento della quota associativa e dietro presentazione dei seguenti documenti:
    1. documento di identità in corso di validità;
    2. copia originale di un certificato medico sportivo, rilasciato da un centro autorizzato, che attesti l’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera;
    3. n. 1 fototessera aggiornata.
  3. All’atto della sottoscrizione del modulo di ammissione, il richiedente autorizza l’associazione all’utilizzo delle informazioni personali fornite, in piena conformità alle vigenti leggi sulla Privacy.
  4. La mancata consegna di uno dei su elencati documenti invalida la richiesta di ammissione, che viene ritenuta sospesa fino all’adempimento di quanto richiesto.
  5. Come al comma 4 dell’Articolo 4 dello statuto associativo. in caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. La commissione deliberativa valuta le domande di ammissione e si esprime sulla loro approvazione; in caso di rigetto, il giudizio viene motivato e comunicato al richiedente. Come al comma 3 dell’Articolo 4 dello statuto associativo, il richiedente può appellarsi all’assemblea generale dei soci. L’ammissione all’associazione è ad ogni modo subordinata all’approvazione da parte della FIDAL della stessa.
  7. Il tesseramento è possibile entro il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro i limiti stabiliti dalla FIDAL.
  8. All’accettazione della domanda di ammissione da parte della commissione deliberativa, ogni socio riceve:
    1. copia del modulo di iscrizione controfirmato dal presidente dell’associazione;
    2. copia dello statuto associativo;
    3. copia del regolamento associativo.
  9. A sottoscrizione completata presso la FIDAL, il socio riceve il tesserino FIDAL, la cui validità è per l’anno di sottoscrizione e decade automaticamente il 31 Dicembre di ciascun anno (la validità non è legata alla scadenza del certificato medico); la consegna del tesserino provvisorio o definitivo avviene solo nel caso in cui la scadenza del certificato medico sia successivo alla scadenza del tesserino FIDAL (31 Dicembre).
Articolo 4 - Rinnovo del tesseramento
  1. Le richieste di rinnovo dell’iscrizione per la stagione sportiva in corso possono essere presentate entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il tesseramento ha comunque validità entro il 31 dicembre dello stesso anno.
  2. Il rinnovo del tesseramento avviene mediante la compilazione dell’apposito modulo di rinnovo predisposto dall’associazione, il versamento della quota associativa e dietro presentazione dei seguenti documenti:
    1. documento di identità in corso di validità;
    2. copia originale di un certificato medico sportivo, rilasciato da un centro autorizzato, che attesti l’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera;
    3. n. 1 fototessera aggiornata;
    4. tesserino FIDAL.
  3. All’atto della sottoscrizione del modulo di rinnovo, il richiedente autorizza l’associazione all’utilizzo delle informazioni personali fornite, in piena conformità alle vigenti leggi sulla Privacy.
  4. La mancata consegna di uno dei su elencati documenti invalida la richiesta di rinnovo, che viene ritenuta sospesa fino all’adempimento di quanto richiesto.
  5. Come al comma 4 dell’Articolo 4 dello statuto associativo, in caso di domande di rinnovo presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. All’accettazione della domanda di rinnovo da parte della commissione deliberativa, ogni socio riceve copia del modulo controfirmato dal presidente dell’associazione.
  7. A sottoscrizione completata presso la FIDAL, il socio riceve il tesserino FIDAL, la cui validità è per l’anno di sottoscrizione e decade automaticamente il 31 Dicembre di ciascun anno (la validità non è legata alla scadenza del certificato medico).
Articolo 5 - Custodia del tesserino FIDAL
  1. Il tesserino rilasciato dalla FIDAL all’atto dell’iscrizione dell’associazione è strettamente personale; la sua validità e la sua gestione sono regolamentate dalla FIDAL attraverso il regolamento federale
  2. Per ragioni di semplicità gestionale ed organizzativa, ogni associato autorizza l’associazione a custodire per suo conto il proprio tesserino federale, il cui utilizzo potrà avvenire ogni volta solo attraverso il suo consenso ed esclusivamente per le finalità dell’associazione.
  3. In qualunque momento ogni associato può fare richiesta all’associazione di restituzione del proprio tesserino FIDAL revocandone la custodia. In questo caso il socio deve restituire il tesserino FIDAL all’associazione non più tardi di quindici giorni prima della scadenza dell’ultimo certificato medico; lo stesso tesserino gli verrà restituito al momento della consegna del certificato medico aggiornato.
  4. La consegna del tesserino provvisorio o definitivo avviene solo nel caso in cui la scadenza del certificato medico sia successivo alla scadenza del tesserino FIDAL (31 Dicembre).
Articolo 6 - Quota associativa
  1. La quota associativa di adesione viene stabilita ogni anno entro il 30 novembre dalla commissione deliberativa come da comma 1 dell’articolo 20 dello statuto associativo.
Articolo 7 - Corrispondenza e comunicazioni
  1. Le comunicazioni ai soci avvengono principalmente attraverso posta elettronica all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione o di rinnovo.
  2. In mancanza di posta elettronica, il socio dovrò fare espressa richiesta di comunicazione scritta tramite posta ordinaria.
  3. L’Associazione può altresì avvalersi di servizi telefonici o di messaggistica breve (SMS), bacheca della sede societaria e bacheca on line o social network, qualora disponibile.
Articolo 8 - Partecipazione alle competizioni sportive
  1. L’associato in regola con l’iscrizione (articolo 3) o con il rinnovo (articolo 4) può partecipare alle competizioni sportive inserite nei calendari ufficiali, informandone opportunatamente la associazione entro i termini previsti per la manifestazione.
  2. Se l’iscrizione alle competizioni sportive richiede una dichiarazione da parte dell’associazione di appartenenza con relativo pagamento, l’associato deve inoltre versare la quota di partecipazione con un anticipo sufficiente a consentire il versamento entro i termini previsti dalla competizione.
  3. L’associato può effettuare in completa autonomia le pratiche di iscrizione alle gare qualora non espressamente richiesta l’iscrizione tramite dichiarazione associativa (es. Corripuglia).
  4. Eventuali lamentele nei confronti dei comitati organizzatori delle competizioni sportive devono essere inoltrate al direttivo della Associazione che, dopo esame della richiesta, può procedere secondo quanto previsto dai regolamenti federali.
  5. Il consiglio direttivo può richiedere sospensione del tesseramento FIDAL per qualunque socio che non si attenga al regolamento associativo, informandone opportunamente anche gli organizzatori delle competizioni sportive a cui l’associato si sia eventualemtne già iscritto.
  6. È facolta del consiglio direttivo definire forme di incentivazione alla pratica sportiva e alla partecipazione a manifestazioni sportive; a titolo di esempio: rimborso carburante in base alla distanza percorsa, pagamento totale o parziale della quota di iscrizione alle competizioni, buoni di altro genere, ecc.
  7. Qualora, al termine di una manifestazione sportiva, l’associazione sia vincitrice di premi di società, qualsiasi socio presente ha titolo per il ritiro del suddetto premio. Tale associato è tenuto a consegnare il/i premio/i ottenuto/i a un qualsiasi componente del consiglio direttivo entro il primo sabato successivo allo svolgimento della gara (naturalmente nel più breve tempo possibile se si tratta di beni di consumo a breve scadenza).
  8. Il consiglio direttivo decide la destinazione dei citati premi.
Articolo 9 - Comportamento degli associati – Vita associativa
  1. Ogni socio è tenuto ad avere un comportamento corretto e leale con tutti gli organismi associativi, evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione, bensi favorendo il dialogo e la collaborazione.
  2. L’Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è lo strumento di dialogo e confronto per eccellenza, in cui ogni associato può presentare proposte, idee, esprimere opinioni, manifestare dissensi, sempre nel pieno rispetto reciproco delle regole del buon comportamento civile.
  3. In assenza di convocazione di assemblea, i soci possono comunicare in qualunque momento con il consiglio direttivo, esponendo i propri punti di vista. In tal caso il consiglio direttivo è tenuto entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna comunicazione, preferibilmente scritta, a fornire una risposta o, se ritenuto opportuno, ad inserire l’argomento relativo alla richiesta del/dei soci nell’ordine del giorno della successiva assemblea ordinaria. Ciò fa salvo il diritto dei soci di fare richiesta di assemblea straordinaria nelle modalità previste dallo statuto.
  4. Il consiglio direttivo, sentita la commissione deliberativa, è autorizzato a sospendere temporaneamente o ad escludere il socio che avrà un comportamento poco consono agli obiettivi associativi, nelle modalità previste dallo Statuto.
Articolo 10 - Iniziative personali
  1. Eventuali iniziative personali riguardanti l’associazione (proposte, progetti, iniziative sportive e promozionali) devono essere preventivamente sottoposte all’ esame del consiglio direttivo. Non sono in ogni caso ammesse iniziative autonome che comportino per la associazione disagio economico, organizzativo e di immagine, nonché responsabilità anche di carattere civili e/o penali.
  2. E’ fatto assoluto divieto ai soci di coinvolgere l’associazione in problematiche personali e/o di carattere economico e/o politico.
Articolo 11 - Organizzazione di manifestazioni sportive da parte dell’associazione
  1. Qualora la Associazione decida di organizzare una o più competizioni sportive, tutti i soci che non abbiano impegni improvvisi o improrogabili sono tenuti a fornire la propria collaborazione affinchè la manifestazione abbia successo.
  2. Qualora le esigenze organizzative lo consentano e su autorizzazione del consiglio direttivo, i soci possono partecipare a tali manifestazioni, sebbene impegnati nell’organizzazione dell’evento.
Articolo 12 - L’Albo d’oro
  1. Al fine di promuovere l’impegno dei soci nella vita associativa e nella pratica dello sport, è istituito un Albo d’oro a cui tutti i soci prendono parte, conquistando un punteggio legato alle prestazioni atletiche di ciascuno e all’impegno nel raggiungimento degli obiettivi associativi.
  2. Per ogni gara a cui partecipa ciascun socio totalizza dei punti; per una gara di 10 km che si svolga in un raggio di 50 km dalla sede associativa, il numero massimo di punti che ogni socio può totalizzare è 100. Le modalità di calcolo sono indicate al punto 3. Il massimo di 100 punti è riparametrato in base alla lunghezza del percorso di gara e alla distanza della gara dalla sede associativa.
  3. Modalità di calcolo del punteggio sulla gara di riferimento (10 km a 50 km dalla sede associativa) e ri-parametrizzazione per tipologie di gare differenti.
    1. 40 punti       per ciascuna gara effettivamente partecipata
      Nel caso di gare su distanze maggiori a 10 km, il punteggio viene moltiplicato per il fattore percorso (lunghezza ufficiale gara/10 km), arrotondando all’unità per eccesso.
      Sarà considerata una lunghezza minima di gara di 5km e una massima di gara di 42,195 km (Maratona).
      Nel caso di gare campestri o di montagna, il punteggio viene moltiplicato per un fattore correttivo pari a 1,2.
    2. 40 punti       in base al risultato sportivo
      40 punti per il primo posizionamento nella classifica di categoria,
      1 punto per l’ultimo posizionamento nella classica di categoria,
      per le posizioni intermedie viene calcolato in maniera proporzionale.
      Nel caso di gare su distanze maggiori a 10 km, il punteggio viene moltiplicato per il fattore percorso (lunghezza ufficiale gara/10 km), arrotondando all’unità per eccesso.
      Sarà considerata una lunghezza minima di gara di 5km e una massima di gara di 42,195 km (Maratona).
      Nel caso di gare campestri o di montagna, il punteggio viene moltiplicato per un fattore correttivo pari a 1,2.
      All’atleta/socio che non dovesse terminare la gara per vari motivi (es. infortunio) non saranno assegnati i punti prestazione ma gli saranno garantiti i punti partecipazione, distanza ed eventualmente automezzo.
    3. 10 punti       in base alla distanza della partenza della gara dalla sede dell’Associazione
      10 punti per gare con partenza distante fino a 50 km dalla sede dell’Associazione.
      Nel caso di gare con partenza distante dalla sede dell’Associazione più di 50 km, il punteggio viene moltiplicato per il fattore lontananza (distanza/50 km) (rif. Googlemaps, distanza minore), arrotondando all’unità per eccesso.
      Sarà considerata una distanza massima di 200km.
    4. 10 punti       nel caso di uso della propria auto per raggiungere la sede della gara con almeno un altro socio a bordo
      10 punti per gare con partenza distante fino a 50 km dalla sede dell’Associazione
      Nel caso di gare con partenza distante dalla sede dell’associazione più di 50 km, il punteggio viene moltiplicato per il fattore lontananza (distanza/50 km)(rif. Googlemaps, distanza minore), arrotondando all’unità per eccesso.
      Sarà considerata una distanza massima di 200km.
  4. Saranno assegnati punti bonus ai soci che, se non gareggiano, si mettono a disposizione per gli altri soci (es. accompagnatori, trasporto, etc.).
  5. Per entrare in premiazione annuale il socio dovrà partecipare ad almeno 5 gare nell’anno agonostico.
  6. Le gare contrassegnate come “Gold”, individuate dal direttivo, raddoppiano il punteggio ottenuto.
  7. La commissione deliberativa eventualmente conferisce annualmente punteggi aggiuntivi ai soci che si sono particolarmente distinti per l’attività della associazione. I punti assegnati non intaccheranno la classifica a punti, ma serviranno a premiare il socio al di là dei meriti sportivi.
  8. L’Albo d’oro viene aggiornato settimanalmente dal socio incaricato (salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore) e visionabile da ciascun socio in qualsiasi momento. L’Albo d’oro definitivo ed ufficiale di ciascun anno viene divulgato dalla commissione deliberativa entro il 31 Gennaio dell’anno successivo.
  9. I soci che si piazzano nelle prime 5 posizioni assolute e quelli che occupano la prima posizione per ciascuna categoria FIDAL dell’Albo d’oro ufficiale (i conferimenti sono sovrapponibili, quindi non viene considerato il secondo posizionamento nelle categoria FIDAL di riferimento, qualora il primo sia già tra i primi 5 assoluti dell’Albo d’oro) acquistano il titolo di soci emeriti per l’anno di riferimento e diventano dunque membri di diritto della commissione deliberativa per l’anno successivo, come ai commi 5 e 6 dell’articolo 5 dello statuto associativo.
  10. Nella previsione di spesa sono individuate coperture economiche per l’acquisto di beni in natura/buoni da conferire ai soci emeriti. I premi non sono cumulabili.
Articolo 13 - Divisa associativa
  1. Su decisione del consiglio direttivo, l’associazione può dotarsi di una divisa e definire i criteri perchè i soci in regola con il tesseramento ne vengano in possesso. In base alle disponibilità di cassa dell’associazione il consiglio direttivo può richiedere la partecipazione degli associati al pagamento della divisa, in parte o in toto del suo costo, nelle modalità che riterrà più opportune.
  2. In caso di decadenza dalla qualifica di socio secondo l’articolo 14, l’associato non è tenuto alla restituzione della divisa associativa.
  3. In ogni manifestazione sportiva per ogni associato vige l’obbligo di parteciparvi indossando la divisa ufficiale della Associazione, indipendentemente dall’anno di rilascio, a tutela dell’associazione stessa e quale forma di rispetto degli obblighi assunti verso gli eventuali sponsor.
  4. Il mancato rispetto della norma al comma 2 è sanzionabile dal consiglio direttivo, nel rispetto delle norme federali, che contemplano, in alcuni casi, anche l’espulsione dall’associazione del trasgressore.
Articolo 14 - Decadenza dei soci
  1. In tutte le situazioni previste dal comma 1 dell’art.6 dello statuto associativo, all’associato decaduto dalla qualifica di socio, non sarà restituita la quota associativa.
  2. Tutto il materiale associativo in possesso dell’associato decaduto deve essere restituito al consiglio direttivo entro 10 giorni salvo diverso autorizzazione da parte del consiglio direttivo.
Articolo 15 - Modifiche
  1. In accordo con il comma 4 dell’articolo 2 dello statuto associativo, per tutto quanto non eventualmente contemplato o disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo statuto dell’associazione, al regolamento FIDAL, al regolamento CONI nonché alle norme del Codice Civile. La Associazione in qualsiasi momento ha facoltà di variare il seguente regolamento nelle modalità previste dallo statuto associativo.
Articolo 16 - Disposizioni finali ed osservanza
  1. Il presente Regolamento Interno è parte integrante e indivisibile dello statuto associativo.

Gravina in Puglia, 28 dicembre 2011

La commissione deliberativa

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via Guardialto, 4370024 , Gravina in Puglia (BA)
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